Ordinanza — n. 41189/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRU MARIUS DOREL nato il 25/02/1975 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Dimitriu Marius Dorel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, in continuazione tra loro, dei reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRU MARIUS DOREL nato il 25/02/1975 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Dimitriu Marius Dorel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, in continuazione tra loro, dei reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRU MARIUS DOREL nato il 25/02/1975 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Dimitriu Marius Dorel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, in continuazione tra loro, dei reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico, indeterminato e di puro stile, non enucleando argomento minimale, tale da consentire a questa Corte di esercitare il proprio vaglio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso