Italian court dismisses appeal claiming private residence definition error in burglary case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Leonardo Pio Fantasia inadmissible regarding his conviction for attempted burglary and crime simulation. The appellant argued that the location constituted a 'private residence' but failed to provide specific grounds for re-evaluating evidence already assessed by the lower courts. The court rejected this claim as generic and contrary to established precedent, noting that inaccessible workplace areas do not preclude a finding of private residence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal alleging erroneous application of law or lack of motivation is inadmissible if it consists of generic criticism of evidence evaluation without specific comparison to statutory provisions or specific grounds for re-evaluation, particularly when the lower court's reasoning aligns with consolidated case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASIA LEONARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/09/1978 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; , Rilevato che Fantasia Leonardo Pio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto in abitazione e di simulazione di reato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare il conseguimento della prova appagante, nel caso di specie, di una "privata dimora", oltre a risultare affetto da genericità, perché costituito da profili di censura volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, in un contesto di doppia conforme (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 2 della sentenza impugnata) - ed in assenza di specifico confronto con le relative statuizioni - è manifestamente infondato, perché - insistendo sul dato circostanziale della esecuzione del furto in una pertinenza di un'azienda agricola - prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che i luoghi di lavoro inaccessibili a terzi non sono incompatibili con la nozione di "privata dimora" (Cass. sez.4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952; sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv.283593);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliè estensore Preside