Italian Supreme Court dismisses appeal as sentencing discretion belongs to trial courts under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the aggrieved party challenged the sentencing discretion, which is reserved for the court of first instance. The appellant argued for a different penalty, but the court noted that sentencing adjustments based on aggravating or mitigating circumstances fall within the trial judge's discretion governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the claim that the lower court erred in its application of the law regarding the final sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the court of first instance and is not subject to review on appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI RONNI nato a TERAMO il 16/06/1974 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Minguzzi Ronni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo b), perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice, tenuto conto della notevole mitezza della pena comminata, è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il e i