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Ordinanza — n. 41185/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41185/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and misapplied aggravating circumstances for theft. The court ruled that the recidivism argument was not properly raised in the second instance, violating procedural requirements, while the other arguments were deemed generic and unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 625 n. 4, n. 5 cod. pen.: An appeal must exhaustively list all grounds for objection at the second instance; failure to do so renders the appeal inadmissible, and aggravating circumstances for theft apply regardless of whether accomplices were physically present.

Parole chiave

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inadmissibility appeal recidivism argument second instance procedure theft aggravating circumstances procedural exhaustion altri capi d'accusa aiuto all'evasione di detenuti concorso di domande d'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 625 n. 4 cod. pen.
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e nell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 625 n. 5 cod. pen.
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e nell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019
per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto" (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019 Ud., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Pompa Raffaella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo c), perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato e del delitto di evasione;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e nell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., oltre ad essere generico, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove sì rimarca l'accertata compartecipazione al furto di tre soggetti), è manifestamente infondato, dal momento che "la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto" (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019 Ud., Rv. 276896);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consiglie e estensore Il Pr