Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Seferovic Connan inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for aggravated theft, but the sole ground of appeal was deemed excessively generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to specify the elements required for legal review under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are too generic to allow the reviewing judge to identify the specific legal reliefs and exercise their supervisory power.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC CONNAN nato a THIENE il 11/08/1991 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Seferovic Connan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, volto a contestare l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de