Court dismisses aggravated theft conviction due to lack of victim's complaint under new Cartabia reform rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming the defendant's guilt for aggravated theft. The defendant argued the crime was extinguished because the victim had not filed a formal complaint, a requirement now mandated by the Cartabia reform. Since no evidence of a complaint existed and the prosecutor failed to respond to inquiries, the court declared the crime unprocedible and the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 1 lett. 1) d.lgs. 150/2022; Art. 624 cod. pen.: Theft is now punishable only upon complaint by the victim unless specific exceptions apply; absence of such complaint renders the crime unprocedible and the conviction void.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ADDONIZIO RAFFAELE nato a ATRIPALDA il 24/09/1979 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Coppola Addonizio Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; - Il ricorrente deduce l'estinzione del delitto a lui ascritto per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto; - Il ricorso è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.
1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". - Dagli atti del fascicolo non emerge formale denuncia-querela sporta dalla persona offesa e, per queste ragioni, in data 24.07.2023, su disposizione del Consigliere addetto all'esame preliminare dei ricorsi, l'articolazione Sezionale Ufficio per il Processo provvedeva a richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino se, come reso possibile dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022, la persona offesa avesse o meno sporto querela entro il 30 marzo del 2023.
A seguito della suddetta richiesta, non è pervenuta risposta da parte della Procura. Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato deve essere dichiarato estinto per mancanza della condizione di procedibilità. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere èst