Cassation court dismisses appeals against attempted theft conviction due to lack of merit and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Comisi Anna and Fazio Miriana inadmissible. The appellants challenged the appellate court's reclassification of their actions as attempted theft and the denial of the exemption for minor offenses under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as generic and insufficient, noting that the lower courts had already thoroughly evaluated the value of the stolen goods and the appellants' specific criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations regarding the application of the minor offense exemption or motivation defects are inadmissible when the merits have already been adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMISI ANNA nato a CATANIA il 08/07/1984 FAZIO MIRIANA nato a CATANIA il 16/01/1996 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Comisi Anna e Fazio Miriana ricorrono, con distinti atti d'impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il fatto ascritto a loro carico nell'ipotesi di furto tentato, e confermando nel resto la pronuncia del giudice di prime cure;
Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi, con il quale le ricorrenti denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, perché costituito da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) - e con le quali le impugnazioni non si confrontano - che ben ha argomentato in relazione all'esclusione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione del valore e della natura della refurtiva e della non occasionalità del comportamento delle imputate, gravate da diversi, specifici precedenti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consiglige estensore Il Pr