Italian court dismisses appeal claiming prescription defense for aggravated theft due to incorrect legal interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the statute of limitations had expired, but the court found this claim unfounded because the twelve-and-a-half-year limitation period for aggravated theft had not yet run out. Consequently, the court rejected the argument that the crime was extinguished by prescription, upholding the lower court's conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.: The court ruled that an appeal claiming prescription is inadmissible if the statutory limitation period for the specific aggravated theft offense has not yet expired, regardless of the appellant's erroneous interpretation of the law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA GRAZIELLA nato a CATANIA il 06/09/1973 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Perna Graziella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, escludendo la sussistenza della recidiva, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché - prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo - anche una volta esclusa la recidiva reiterata dal giudice di appello, il termine prescrizionale rimane di dodici anni e mezzo, come previsto per il reato di furto pluriaggravato in contestazione (nel caso di specie, il termine decorre dal 17.04.2014);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigli estensore Il President