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Ordinanza — n. 41176/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against peace court verdict for personal injury, citing procedural admissibility limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's findings on witness credibility and the provisional damages award. The court ruled that appeals against peace court judgments for minor offenses are strictly limited to legal violations, not factual errors, and that provisional damages cannot be contested on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis: Appeals against peace court judgments for minor offenses are admissible only for legal violations, excluding factual disputes regarding witness credibility or provisional damages.

Parole chiave

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peace court jurisdiction personal injury offense procedural admissibility provisional damages witness credibility review legal violation standard Cassazione admissibility aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
d.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis
d. Igs. n. 11/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 43886 del 26/04/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS TANIA nato a CAGLIARI il 30/11/1987 avverso la sentenza del 25/10/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Muscas Tania ricorre avverso la sentenza del tribunale di Cagliari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di lesioni personali; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, contestando, in particolare, l'attendibilità dei testimoni e della persona offesa, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; che, in ogni caso, il motivo di ricorso - ove interpretato come denuncia di una violazione di legge - è da ritenersi manifestamente infondato, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (come avvenuto nel caso in esame, pag. 12 sentenza impugnata, che ha financo illustrato i riscontri esterni alla narrazione della parte civile);

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione della provvisionale cui è stata condannata, oltre a non essere consentito in sede di legittimità, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, è manifestamente infondato posto che "il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. 2 , Sentenza n. 43886 del 26/04/2019 Ud.

Rv. 277711); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estersorP E P (--) `•.; ;' -\ T A Il Pr: :ente