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Sentenza — n. 41171/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses theft conviction due to lack of valid complaint under new Cartabia reform rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for aggravated theft. The prosecution failed to prove a valid criminal complaint because the victim's 2015 oral report lacked the necessary punitive intent required by the new Cartabia reform. Consequently, the crime was deemed unprosecutable due to the absence of the mandatory private complaint condition.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 1 lett. i) d.lgs. 150/2022; Art. 624 cod. pen.: The crime of theft is prosecutable only upon complaint by the injured party, and a formal complaint requires a clear manifestation of punitive intent within the police report, not merely its title.

Parole chiave

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Cartabia reform procedibility conditions criminal complaint validity theft aggravated private prosecution imputazione di furto codice di procedura penale reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 1 lett. i) del d.lgs. 150/2022
riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.
Art. 624 cod. pen.
150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 625 cod. pen.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
- Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod.
art. 624 cod. pen
150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 15166 del 15/02/2016
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDELLA PIETRO MICHELE nato a SAN SEVERO il 29/06/1968 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nardella Pietro Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; - Il ricorrente deduce l'estinzione del delitto a lui ascritto per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto; - Il ricorso è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

i) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)", evenienze, queste ultime, insussistenti nel caso in esame; - Dagli atti del fascicolo risulta un solo verbale di denuncia orale, sporta dalla persona offesa in data 13 dicembre 2015, non qualificabile alla stregua di una formale querela perché in essa non si scorge manifestazione di volontà punitiva.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene che "ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi neppure sufficiente l'intestazione dell'atto come "querela" da parte degli agenti verbalizzanti" (Sez. 5, Ordinanza n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722 - 01). - Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 13 settembre 2023 I