Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41169/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to its extreme generality and lack of specific grounds. The appellant argued for erroneous application of penal law and sentencing issues, but the court found the complaint failed to identify specific elements for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is excessively generic and fails to specify the grounds for criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds requirement procedural code art 581 specific grounds specification reviewing judge powers partecipazione al reato condotta colpevole indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSA ANTONIO nato a TARANTO il 03/08/1967 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Cosa Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione al trattamento sanzionatorio, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente