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Ordinanza — n. 41168/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for fraud and obstruction, citing generic grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Scaringi and Bruno inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for procedural flaws in the balancing of mitigating circumstances and a lack of motivation regarding factual attribution and sentencing. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that the lower court's reasoning was logical and that sentencing discretion remains with the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the balancing of circumstances or the discretion in sentencing are inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is free from logical or legal flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion fraud conviction obstruction of justice falsificazione di monete uso di un documento falso reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 455 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, in quanto la Corte territoriale evidenzia correttamente come l'art. 69 quarto comma cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo del ricorso della Bruno, che lamenta carenza di motivazione sull'attribuibilità del fatto all'imputata e, in ogni caso, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo del ricorso della Bruno, che lamenta carenza di motivazione sull'attribuibilità del fatto all'imputata e, in ogni caso, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018
pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, D., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARINGI BIAGIO nato a FOGGIA il 26/12/1985 BRUNO FRANCESCA nato a FOGGIA il 02/01/1998 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che gli imputati Scaringi Biagio e Bruno Francesca, con distinti atti di impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen. ; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Scaringi, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine al giudizio di bilanciamento di circostanze, è generico, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, in quanto la Corte territoriale evidenzia correttamente come l'art. 69 quarto comma cod. pen. precluda la possibilità di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla riconosciuta recidiva reiterata e che - in ogni caso, a tutto concedere - la pena comminata risulti congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato;

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso della Bruno, che lamenta carenza di motivazione sull'attribuibilità del fatto all'imputata e, in ogni caso, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è, quanto al profilo che attiene alla responsabilità, generico - non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché - per un verso - tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5, ove è rimarcato il contegno tenuto dalla prevenuta al cospetto delle forze di polizia, sintomatico di piena compartecipazione all'illecito contestato allo Scaringi); e - per altro verso - quanto alla pretesa mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che la condivisibile giurisprudenza di questa Corte afferma che "in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, D., Rv. 275635); nel caso di specie, in effetti, sebbene la Corte territoriale si sia limitata a rigettare il motivo di impugnazione invocando un limite edittale oggi non più attuale, allo stesso tempo dal corpo della sentenza emerge nel complesso che il giudice, con motivazione es ia ogicità, abbia ritenuto non lieve il fatto addebitato, come si evince dalla valutazione della condotta degli imputati, reiterata in più esercizi commerciali ed oggetto di un tentativo di elusione attraverso il pretestuoso rifiuto di fornire le generalità ed i documenti di riconoscimento; osservato infine - per altro verso ancora - che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.6 della sentenza impugnata che ha, del resto, contenuto la dosimetria nei minimi della pena edittale);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore del