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Sentenza — n. 41166/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on good faith but allows acquittal due to lack of private prosecution under new law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim regarding the lack of subjective intent and the alleged error of fact concerning the energy contract. However, the court found the second ground regarding the statute of limitations under the Cartabia reform to be valid. Consequently, the conviction was annulled because the crime is only prosecutable upon private complaint, which was never filed.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 85 d.lgs. n. 150/2022: The crime of theft is punishable only upon private complaint unless specific exceptions apply; absence of such complaint extinguishes the crime.

Parole chiave

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private prosecution requirement Cartabia reform statute of limitations extinction of crime good faith defense danneggiamento d'impianti elettrici eccezione di buona fede accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Il secondo motivo denuncia l'assenza della condizione di procedibilità prescritta dal novellato art. 624 cod. pen. nel termine di cui all'art.
Art. 85 d.lgs. n. 150/2022
nel termine di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022.
Art. 625 cod. pen.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ampiamente liberatoria ex art. 129, comma 2, cod.
art. 624 cod. pen
Il secondo motivo denuncia l'assenza della condizione di procedibilità prescritta dal novellato art. 624 cod. pen.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
nel termine di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASCIO MARIA ANTONELLA nato a ENNA il 07/06/1993 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cascio Maria Antonella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dai predetti in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 comma 2 cod. pen. Il ricorso, che si articola in due motivi, denuncia in primo luogo violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato oggetto di imputazione, in quanto sarebbe ravvisabile l'assoluta buona fede dell'imputata, versante in errore di fatto circa l'esistenza di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica.

Il motivo è generico e manifestamente infondato. In effetti, tale doglianza è aspecifica e non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché oltre a non confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata - pag. 3 - è costituita da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente, delineato dalla doppia conforme di condanna. Il secondo motivo denuncia l'assenza della condizione di procedibilità prescritta dal novellato art. 624 cod. pen. nel termine di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150/2022.

Il motivo è fondato. In effetti, 1"entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

i) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si è posto il problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell'illecito addebitato all'odierna ricorrente.

Indi, l'articolazione dell'Ufficio per il processo presso la Quinta sezione penale di questa Corte ha provveduto a richiedere alla Procura della Repubblica di Marsala se, come previsto e consentito dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022, la persona offesa avesse o meno sporto querela entro il 30 marzo del 2023. In data 21 aprile 2023, la Procura ha comunicato che "non è mai pervenuto atto di querela in relazione al procedimento penale n. 1396/2019 mod.21". Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ampiamente liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza di querela.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per dif