Cassation court dismisses appeal as generic and infounded regarding theft of electricity and aggravated circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by De Tommaso Pasqualina and De Carolis Ignazio inadmissible. The appellants argued for violations of procedural rules and contested the application of an aggravating circumstance for theft of electricity. The court rejected these claims because the arguments were generic, lacked specific grounds, and contradicted established case law regarding the nature of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, Art. 581 c.p.p.; Art. 625 c.p.; The appeal must be specific and substantiated; generic or infounded arguments regarding the configuration of theft of electricity and aggravating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE TOMMASO PASQUALINA nato a MESSINA il 24/09/1979 DE CAROLIS IGNAZIO nato a MESSINA il 17/06/1975 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che gli imputati De Tommaso Pasqualina e De Carolis Ignazio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. ; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (pag. 3 a riguardo dell'utilizzo della fornitura abusiva da parte degli imputati, riscontrata dai tecnici Enel) non vi si confronta e ripropone, pedissequamente, argomentazioni già vagliate ed ivi respinte; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.2 cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (richiamata a pag. 4 della sentenza della Corte territoriale, in assenza di confronto critico delle ragioni di ricorso) che prevede che "in tema di furto di energia elettrica l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625 primo comma n. 2 cod. pen.- è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della con figurabilità del reato o della circostanza aggravante , solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo" ( Cass.
Sez. IV n. 5973 del 05.02.2020); Ritenuto che con il terzo motivo, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.