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Ordinanza — n. 41163/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding non-punishability under Article 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishability provision of Article 131 bis of the Penal Code due to a lack of critical analysis regarding the defendant's criminal history. The court rejected this claim as generic and unfounded, noting that the appellant had not opposed the established sequence of prior convictions indicating seriality and that the lower court had already adequately addressed the exclusion of particular lightness based on habituality and the reprehensible nature of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis comma 3 cod. pen.; An appeal alleging a lack of critical analysis regarding the non-punishability of habitual offenders is inadmissible if it is generic, manifestly unfounded, and fails to challenge the factual basis already thoroughly examined by the court of first instance.

Parole chiave

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Article 131 bis Penal Code non-punishability habitual offenders inadmissible appeal generic seriality criminal history particular lightness exclusion partecipazione al reato aggressione fisica tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
2 della sentenza impugnata), che ben ha argomentato in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del reo ex art. 131 bis comma 3 cod.
art. 131 bis cod. pen
2 della sentenza impugnata), che ben ha argomentato in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del reo ex art. 131 bis comma 3 cod.
art. 131 bis comma 3 cod. pen
2 della sentenza impugnata), che ben ha argomentato in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del reo ex art. 131 bis comma 3 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTNARU ANDRIAN nato il 28/12/1982 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Butnaru Andrian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di rissa; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché nulla ha opposto in ordine alla rilevata sequenza di precedenti penali, indicativa di una serialità non esclusa dalla asserita modestia dei precedenti (in tal senso Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), ed è costituito da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), che ben ha argomentato in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del reo ex art. 131 bis comma 3 cod. pen. e in relazione alle descritte, riprovevoli modalità della condotta, che il ricorso non ha sottoposto a confronto critico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore I Pres