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Ordinanza — n. 41162/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated home invasion and aggravated assault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated home invasion and aggravated assault, arguing violations of law and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere complaints on facts already reviewed by the trial judge and as an impermissible request for generic mitigating factors in a final review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist solely of complaints on facts or requests for mitigating circumstances not permitted by law, provided the lower court's reasoning is not logically flawed.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Factual Complaints Rejection Generic Mitigating Circumstances Home Invasion Conviction Aggravated Assault Liability Court Costs and Fines reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANCHITA VIRGINIO TINDARO nato a PATTI 11 17/05/1996 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Tranchita Virginio Tindaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di violazione di domicilio e del delitto di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 3 della sentenza impugnata quanto al riconoscimento da parte della vittima del reato ed ai riscontri estrinseci), è anche manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere