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Ordinanza — n. 41120/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41120/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41120/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI BENEDETTO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/06/1978 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con sentenza emessa il 5 luglio 2016, il Tribunale di Bologna aveva condannato Mansi Benedetto in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e 4, comma 2, d.P.R. n. 110 del 1975; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato il non doversi procedere, in ordine al secondo reato, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del delitto di furto in abitazione per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con l'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., che (anche nel testo vigente all'epoca del fatto) prevedeva per il reato in questione il massimo edittale di dieci anni di reclusione; ragion per cui non può ritenersi ancora decorso il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 14 maggio 2013; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e 4, comma 2, d.P.R. n. 110 del 1975; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato il non doversi procedere, in ordine al secondo reato, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del delitto di furto in abitazione per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con l'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., che (anche nel testo vigente all'epoca del fatto) prevedeva per il reato in questione il massimo edittale di dieci anni di reclusione; ragion per cui non può ritenersi ancora decorso il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 14 maggio 2013; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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furto di lieve entità furto di minore entità imputazione di furto scippo furto aggravato in banda violazione di domicilio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI BENEDETTO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/06/1978 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza emessa il 5 luglio 2016, il Tribunale di Bologna aveva condannato Mansi Benedetto in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e 4, comma 2, d.P.R. n. 110 del 1975; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato il non doversi procedere, in ordine al secondo reato, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del delitto di furto in abitazione per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con l'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., che (anche nel testo vigente all'epoca del fatto) prevedeva per il reato in questione il massimo edittale di dieci anni di reclusione; ragion per cui non può ritenersi ancora decorso il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 14 maggio 2013; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis