Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding appeal court reasoning on peace court crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the reasoning of the appellate court regarding crimes under the peace court's jurisdiction. The appellant argued for a review of the lower court's motivation, but the court noted that such challenges are prohibited under specific procedural articles for these offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals to the Court of Cassation based on defects in the reasoning of an appellate judgment are inadmissible when the judgment concerns crimes within the jurisdiction of the peace court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA FRANCESCO nato a GIULIANOVA il 17/10/1969 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Atri che aveva condannato Presta Francesco per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, in sostanza, ha articolato censure relative alla motivazione della sentenza impugnata; che tali censure non sono consentite in sede dì legittimità, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 274 del 2000, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace (Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden