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Ordinanza — n. 41118/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation as facts were properly evaluated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding sentencing and generic mitigating circumstances were not permitted in a legitimacy trial. The lower court had already addressed prescription issues and adjusted penalties based on statutory discretion, which the appellant challenged. The Supreme Court ruled that such determinations are within the trial judge's authority provided they are reasoned and not arbitrary, thus rejecting the new evaluation request.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the congruity of sentencing or the denial of generic mitigating circumstances if the lower court's decision is based on reasoned discretion rather than arbitrary reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances legitimacy trial admissibility prescription defense judicial reasoning standard adeguamento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
la sesta pagina della motivazione della sentenza impugnata) - la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017
279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLDANI MARCO nato a LANUSEI il 03/07/1982 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza emessa 11 10 maggio 2016, il Tribunale di Bologna aveva condannato Oldani Marco in ordine ai reati di cui agli artt. 76, comma 3, d.P.R. n. 159 del 2011 e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen.; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato il non doversi procedere, in ordine al primo dei due reati, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che entrambi i motivi di ricorso prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove - come nel caso di specie (cfr. la sesta pagina della motivazione della sentenza impugnata) - la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de