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Sentenza — n. 41115/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for murder charge due to statute of limitations after procedural defect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance judgment without remittal because the crime of murder had expired under the statute of limitations. Although the appellant argued for procedural nullity and lack of reasoning, the Court noted the appeal judgment was issued after the limitation period ended on January 8, 2023. Consequently, the Court held that the procedural defect did not prevent the recognition of the substantive extinction of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 496 cod. pen.: A procedural defect in the appeal stage does not preclude the Court from recognizing the extinction of the crime by statute of limitations if the judgment was rendered after the limitation period expired.

Parole chiave

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statute of limitations murder charge procedural defect extinction of crime supreme court annulment judicial notification second instance judgment riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
Art. 496 cod. pen.
Con sentenza emessa 11 12 dicembre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pistoia aveva condannato Ranocchi Piero per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
362 in Pistoia; appurata l'irreperibilità del destinatario, in applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ha notificato l'atto presso il difensore di fiducia.
art. 496 cod. pen
Con sentenza emessa 11 12 dicembre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pistoia aveva condannato Ranocchi Piero per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266
Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.
Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981
217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez.
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903
213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RANOCCHI PIERO nato a MONTEPULCIANO il 19/09/1958 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa 11 12 dicembre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pistoia aveva condannato Ranocchi Piero per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello e, con il secondo e il terzo motivo, il difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

3. Deve essere evidenziato che il reato si è estinto dopo la sentenza di appello. Invero, il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere l'8 luglio 2015, risulta decorso il 1'8 gennaio 2023, dopo la sentenza di appello, che è stata pronunciata il 12 dicembre 2022. Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido rapporto processuale e l'avvio della corrispondente fase processuale, determinando la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903). Ebbene, il primo motivo di ricorso non appare manifestamente infondato. La Corte di appello di Firenze, invero, aveva disposto (con provvedimento del 27 settembre 2022) la citazione dell'imputato per il giudizio di appello, per l'udienza del 12 dicembre 2022, indicando, quale domicilio eletto dal destinatario, Via Fiorentina n. 326 in Pistoia.

Dalla relata di notifica in atti, però, risulta che: l'ufficiale giudiziario ha tentato di notificare l'atto in Via Fiorentina n. 362 in Pistoia; appurata l'irreperibilità del destinatario, in applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ha notificato l'atto presso il difensore di fiducia. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, i