Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing of a new argument regarding recidivism aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for the first time that the lower court erred in applying recidivism as an aggravating circumstance, despite having contested only the specific sentencing increase in the appellate judgment. The court rejected this claim because the argument was not raised in the original appeal act, violating procedural rules on new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant introduces a new ground of complaint that was not raised in the judgment under appeal, unless specific statutory exceptions apply.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTI LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982 avverso la sentenza dei 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la reiazione svolta dal Consioliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato Celesti Luigi per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è inedito, posto che, dall'atto di appello, non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema in questione, essendosi limitato a contestare, non il riconoscimento della suddetta circostanza aggravante, ma la misura dell'aumento applicato dal giudice di primo grado in ragione di essa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27