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Ordinanza — n. 41112/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of formal appeal complaints in the second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Sarasini inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a reform of his aggravated theft sentence by the Court of Appeal of Bologna, arguing the lower court erred in its punitive treatment. The court rejected this claim because the formal complaints required for cassation were absent from the unchallenged summary of the appeal reasons in the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 366, c. 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for complaint were not formally expressed in the appeal judgment's summary of reasons.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility formal complaint requirement summary of appeal reasons aggravated theft sentencing procedural costs award aggravamento della pena perseguimento penale per truffa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 366, c. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARASINI ALESSANDRO nato a TRINO il 29/12/1974 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Ferrara aveva condannato Sarasini Alessandro per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, atteso che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il ricorrente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/09