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Ordinanza — n. 41107/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances in a personal injury case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing a lack of sufficient motivation. The court ruled that existing jurisprudence requires only a congruent reference to decisive elements, which the lower court provided.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to the decisive elements considered.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal personal injury case sufficient motivation requirement Court of Cassation Italy risarcimento del danno alla persona risarcimento per atto illecito inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITA DOMENICO nato a MESSINA il 27/02/1992 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato - escludendo l'aggravate dell'aver commesso il fatto per futili motivi e rideterminando la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Vita Domenico per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i