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Ordinanza — n. 41105/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41105/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 SANTAGATA MICHELE nato a COSENZA il 09/09/1966 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 SANTAGATA MICHELE nato a COSENZA il 09/09/1966 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione indennità di patrocinio risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario indennizzo pecuniario sanzioni pecuniarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 SANTAGATA MICHELE nato a COSENZA il 09/09/1966 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza che aveva assolto Carchidi Gabriele e Santagata Michele dal reato di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; che l'avv. Nicola Mondelli, difensore degli imputati, ha depositato nota scritta, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità estrinseca, non essendosi i ricorrenti effettivamente confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione dell'opinabilità dell'intera vicenda oggetto di processo; che la nota depositata dall'avv.

Mondelli non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il