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Ordinanza — n. 41104/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41104/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUNTEAN TIBERIU nato a BARU( ROMANIA) il 08/03/1961 PACURAR VICTOR nato il 03/12/1972 avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUNTEAN TIBERIU nato a BARU( ROMANIA) il 08/03/1961 PACURAR VICTOR nato il 03/12/1972 avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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sufficienza della testimonianza prova insufficiente dell'aggravamento clinico facoltà di astenersi dal testimoniare testimone a discarico caso di rigore personale circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
pen., per avere il giudice di primo grado acquisito, ex art. 512 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUNTEAN TIBERIU nato a BARU( ROMANIA) il 08/03/1961 PACURAR VICTOR nato il 03/12/1972 avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che aveva condannato Muntean Tiberiu e Pacurar Victor per il reato di lesioni personali aggravate; - che, avverso detta sentenza, con un unico atto, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo - con il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen., per avere il giudice di primo grado acquisito, ex art. 512 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da Ungureanu Manuela - è inammissibile in quanto generico, dal momento che, per la giurisprudenza di legittimità, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, Sent. n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218;

Sez. H, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303); che, nel caso di specie, il motivo non è scandito dall'esposizione delle ragioni per cui, espunto l'elemento ritenuto inutilizzabile, sarebbe venuta meno la prova della responsabilità degli imputati, che, peraltro, sembra essere basata fondamentalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e sul certificato medico (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de