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Ordinanza — n. 41102/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41102/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GAETANO nato a CROTONE il 21/09/1962 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Crotone aveva condannato Greco Gaetano per il reato di lesioni gravi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. Giuseppe Barbuto, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Barbuto, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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esame di cassazione caso grave lesione al ginocchio revisione della sentenza penale violazione grave delle norme della circolazione ricorso per risarcimento danni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GAETANO nato a CROTONE il 21/09/1962 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Crotone aveva condannato Greco Gaetano per il reato di lesioni gravi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. Giuseppe Barbuto, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2