Italian Court dismisses appeals for procedural violations and generic sentencing complaints in criminal cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Lo Guasto Giuseppe and De Maria Vito inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment that had modified the sentencing for personal injuries and arbitrary exercise of rights. The court ruled that the appeals sought a prohibited review of factual evaluations and generic sentencing discretion without specific evidence of logical flaws or legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they seek a review of factual evaluations or sentencing discretion without specific allegations of proof distortion or logical arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO GUASTO GIUSEPPE nato a CAMMARATA il 25/06/1949 DE MARIA VITO nato a CAMMARATA il 21/08/1960 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia del Tribunale di Agrigento che aveva condannato Lo Guasto Giuseppe e De Maria Vito per i reati di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso di Lo Guasto Giuseppe e il secondo motivo del ricorso di De Maria Vito sono versati in fatto, avendo i ricorrenti articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo del ricorso di Lo Guasto Giuseppe prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate; che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che la censura relativa alla determinazione della pena si presenta intrinsecamente generica e che, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che il primo motivo del ricorso di De Maria Vito è privo di specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente effettivamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale si dà atto della certificazione medica che attestava la presenza di vistosi segni di escoriazione a entrambi i lati del corpo, con prognosi di tre giorni (cfr. pagina 4 della sentenza); che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata>> (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021;
Depretis, Rv. 281935); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del