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Ordinanza — n. 41095/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41095/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MELANI GIUSEPPE nato a CITTA' DI CASTELLO il 04/12/1966 nel procedimento a carico di: PASSAPONTI LUCIA nato a EMPOLI il 08/05/1960 avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41095/2023 — snpen · Corte di Cassazione: guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MELANI GIUSEPPE nato a CITTA' DI CASTELLO il 04/12/1966 nel procedimento a carico di: PASSAPONTI LUCIA nato a EMPOLI il 08/05/1960 avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali opposizione al precetto esecutivo condanna al pagamento pecuniario concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MELANI GIUSEPPE nato a CITTA' DI CASTELLO il 04/12/1966 nel procedimento a carico di: PASSAPONTI LUCIA nato a EMPOLI il 08/05/1960 avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Empoli, ha assolto Passaponti Lucia dal reato di lesioni personali, confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso detta sentenza, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. Letizia Cacciari, per la parte civile, ha depositato una nota scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; che l'avv. Ferdinando Biondi, per l'imputato, ha depositato memoria scritta; - che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, in sostanza, ha articolato censure relative alla motivazione della sentenza impugnata; - che tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.igs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze dì appello pronunciate per reatì dì competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); che la nota depositata dall'avv.

Cacciari non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore Presid