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Ordinanza — n. 41091/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to raise procedural nullity exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing procedural nullities regarding the absence of notice to one of his two defense attorneys and the application of a mitigating circumstance. The court rejected these claims because the procedural defect was waived by the other present attorney's failure to object, and the substantive arguments merely repeated prior grievances without new specificities.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: Procedural nullities arising from the absence of notice to a defense attorney are waived if the other present attorney fails to raise the exception, and appeals lacking specific new arguments are inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity waiver defense attorney notice inadmissible appeal lack of specificity theft conviction condono delle spese procedurali domanda tardiva di ricusazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, va ribadito che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea
Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief
presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPERINO LUCA nato a NAPOLI il 23/09/1978 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Leperino Luca per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che: uno dei difensori era presente in udienza e non risulta aver dedotto l'omesso avviso all'altro difensore; «la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente» (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187); - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, va ribadito che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec