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Ordinanza — n. 41090/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as grounds merely reiterated lower court grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Giovanni Giardino, challenged a conviction for theft but failed to provide specific new arguments. The court ruled that the appeal merely repeated grievances already addressed and properly motivated in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reiterate grievances already considered and decided upon by the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds reiteration of grievances procedural costs award criminal conviction theft recidiva nell'infrazione pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINO GIOVANNI nato a TEANO il 19/07/1976 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza (pronunciata il 3 novembre 2022), la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato Giardino Giovanni per il reato di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/