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Ordinanza — n. 41080/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; sentencing discretion upheld per simple documentary bankruptcy conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific arguments, noting the grounds merely repeated those already rejected by the lower courts. The appellant, convicted of simple documentary bankruptcy, argued for sentence annulment but failed to provide new reasoning distinct from the prior judgment. The court upheld the conviction and the sentencing discretion, ruling that the lower court's decision was logical and sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds merely repeat those already rejected by the court of appeal without presenting new specific arguments, as sentencing falls within the trial judge's discretionary power.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity sentencing discretion simple documentary bankruptcy reiterative grounds omissione della contabilità documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONIFACIO MARCELLA nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 03/01/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato Bonifacio Marcella per il reato di bancarotta semplice documentale, in qualità di titolare della ditta individuale "Parafarmacia Pharmalor di Bonifacio Marcella", fallita il 16 febbraio 2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; l'avv. Pietro Antonio Traini, per l'imputata, ha depositato una nota scritta con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, in ogni caso, va ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che la nota difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso