Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing balance in theft cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific arguments in the sole ground of appeal. The appellant merely reiterated grievances already addressed and dismissed with proper reasoning in the lower court's judgment on both law and facts. The court ruled that the assessment of aggravating and mitigating circumstances is a discretionary power of the trial judge, which is unchallengeable in cassation if congruently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The assessment of aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the trial judge's evaluative power, which is unchallengeable in cassation proceedings provided the decision is congruently motivated according to statutory parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICARICO EMANUELE nato a CERIGNOLA il 28/09/1971 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza (pronunciata il 7 ottobre 2022), la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato Tricarico Emanuele per due episodi di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il