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Ordinanza — n. 41075/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41075/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO CARMELO nato a PALERMO il 02/02/1970 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema dì regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto ìn termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41075/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema dì regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto ìn termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura opposizione al precetto esecutivo atto privo di sottoscrizione impugnazione di decisioni amministrative firma digitale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO CARMELO nato a PALERMO il 02/02/1970 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema dì regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto ìn termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01;

Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero Giustizia, Rv. 282213 - 01); che, dunque, l'atto di assenso può essere rilasciato a condizione che sia puntualmente verificato che l'acquisito e la detenzione di tali prodotti, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato; che, nel caso di specie, a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, che espone compiutamente le ragioni preclusive alla chiesta autorizzazione, il ricorrente frappone obiezioni del tutto inidonee ad enucleare specifici profili di illegittimità, che attengono, da un canto, alla pretesa, e non dimostrata, disparità di trattamento tra Militano ed altri soggetti che, pure reclusi nello stesso istituto penitenziario e sottoposti a regime penitenziario differenziato, sarebbero stati autorizzati ad acquistare ed utilizzare il lettore cd ed ì supporti musicali e, dall'altro, alla singolare condizione del ricorrente, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro; che, a quest'ultimo proposito, se è vero che l'applicazione, nei confronti di soggetti internati, del regime detentivo previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n 354, non determina, in via automatica, l'integrale estensione di tutte le restrizioni destinate a chi sia, invece, detenuto in custodia cautelare o in espiazione di pena definitiva, non è men vero, per converso, che il ricorrente si astiene dal confrontarsi con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, legate al pericolo che, in assenza di controlli che l'amministrazione penitenziaria deduce di non essere in condizione di effettuare, l'introduzione dall'esterno di cd musicali offra il destro per veicolare non consentite comunicazioni tra colui che sia assoggettato al regime detentivo differenziato e l'ambiente criminale di riferimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al della Cassa delle ammende; versamento della somma di tremila euro in favore

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e spese processuali e della somma di condanna il ricorrente al pagamento delle ammende. euro tremila in favore della Cassa