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Ordinanza — n. 41071/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide immediate justification for carrying a baseball bat in public.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anthony Mantovani inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a baseball bat in a public place. The defendant argued for a non-prosecution benefit based on the item being a souvenir, but the court rejected this because the justification was offered only after the fact rather than immediately at the police control. The court emphasized that the immediate lack of a valid reason and the specific circumstances of the offense precluded the application of the non-prosecution clause.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110; Il giustificato motivo rilevante ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è quello dedotto a posteriori dall'imputato, ma quello espresso immediatamente all'atto del controllo, essendo necessario che sia riferibile all'attualità e suscettibile di immediata verifica.

Parole chiave

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non-prosecution benefit particular leniency of the offense immediate justification requirement carrying a baseball bat public place offense inadmissibility of appeal police control procedure mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 133-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara
Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di i colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud
266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI ANTHONY nato a MILANO il 13/02/1993 avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Anthony Mantovani in ordine al porto in luogo pubblico di una mazza da baseball, rilevando, tra l'altro, che l'imputato ha omesso, all'atto del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta; che, al riguardo, appropriato si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01;

Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); che, peraltro, l'imputato, nel prosieguo del procedimento, ha offerto una versione dei fatti (stando alla quale la mazza sarebbe un souvenir acquistato, molto tempo prima, in occasione di una trasferta a Predappio e da allora custodito in macchina) che, come segnalato dal Tribunale, non varrebbe, comunque, ad escludere la rilevanza penale della condotta; considerato, in ordine al secondo motivo, che i giudici di merito hanno indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse alle modalità oggettivamente rischiose della condotta accertata (rappresentate dal contesto urbano del porto e dal lungo tempo in cui lo strumento, recante scritte inneggianti al fascismo, è rimasto all'interno dell'autovettura), alla non esiguità del pericolo correlato all'azione, al complessivo disvalore fattuale e giuridico della vicenda; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che, oltre a segnalare l'imprecisa indicazione del tempo del controllo (avvenuto di mattina e non, come indicato dal Tribunale, in orario notturno), attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di i colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che manifestamente infondato è, del pari, il terzo ed ultimo motivo di ricorso, vertente sulla determinazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale di 1.000 euro e largamente inferiore sia al massimo, pari a 10.000, che al valore medio, che il Tribunale, in perfetto ossequio ai criteri indicati agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., ha parametrato all'effettivo coefficiente di offensività del comportamento illecito ed alla personalità del reo, apprezzata anche con riferimento al contegno serbato all'atto del controllo e, quindi, nell'ambito del presente procedimento penale; che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in