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Ordinanza — n. 41070/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against peace judge's finding of particular triviality for theft by repeat offender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Peace Judge's decision that the theft committed by the defendant did not qualify as particularly trivial. The court noted the defendant's history of numerous prior offenses and his active participation in the crime, which negated the argument that the act was of minor offensiveness. Consequently, the exclusion of jurisdiction under Article 34 of D.Lgs. 274/2000 was correctly applied, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274; When assessing the particular triviality of a theft, the court must jointly consider the extent of damage, the degree of culpability, and the occasionality of the act, excluding jurisdiction if the offender is a repeat participant.

Parole chiave

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particular triviality exclusion of jurisdiction theft by repeat offender degree of culpability D.Lgs. 274/2000 persecuzione dei Tamil allontanamento malgrado rischio di persecuzione abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa
274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto), devono considerarsi congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC OMAR nato a CITTA DI CASTELLO il 01/01/2000 avverso la sentenza del 13/01/2023 del GIUDICE DI PACE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che è pacifico che l'imputato, raggiunto da decreto di espulsione del da successivo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, notificatogli il 16 novembre 2020, non vi ha ottemperato, essendo stato sorpreso in Tolentino il 26 novembre 2020; che, in ordine al tema introdotto con l'unico motivo di ricorso, il giudice di pace ha spiegato, in termini in questa sede incensurabili, che il comportamento oggetto di addebito non può considerarsi particolarmente tenue, cioè scarsamente offensivo, in ragione della concomitante dedizione di Omar Ahmetovic all'illecito, attestata dalle circostanze nelle quali egli, sospettato di avere commesso un furto ai danni di un centro commerciale della zona e già gravato da numerosi pregiudizi, è stato fermato ed identificato; che, a tal fine, appare opportuno rammentare che nel procedimento penale davanti al giudice di pace, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'articolo 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto), devono considerarsi congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d