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Ordinanza — n. 41064/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUINA AMDI nato a TUNISI( TUNISIA) il 03/09/1986 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, Amdi Auina ha dedotto che la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sul rilievo dell'abitualità del comportamento, che, a suo modo di vedere, sarebbe stato evocato senza indicare i reati, della medesima indole, che fondano il giudizio di non occasionalità della condotta; che la doglianza è generica, perché non tiene conto del riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, ad una pluralità di condanne «per reati analoghi a quello per cui è processo», che non è oggetto di puntuale, analitica e documentata smentita da parte del ricorrente e che trova, anzi, precipuo riscontro nel certificato del casellario giudiziale in atti, che reca traccia di svariate condanne per reati, quali quelli in materia di armi o di resistenza a pubblico ufficiale, che ben possono essere ritenuti, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., della stessa indole, rispetto a quello qui oggetto di addebito, in quanto presentano, in concreto, «caratteri fondamentali comuni»; che analogo giudizio va riservato alla residua censura, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito, con determinazione non sindacabile in questa sede, hanno ancorato, oltre che all'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità dell'imputato, gravato da svariate condanne definitive, anche per reati omogenei a quello in contestazione, sintomatici di un atteggiamento di insofferenza alle regole di civile convivenza e, in particolare, ai precetti penali; che la decisione impugnata appare, anche sotto questo aspetto, pienamente rispettosa dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Regesto Legislator

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art. 101 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 101 cod. pen., della stessa indole, rispetto a quello qui oggetto di addebito, in quanto presentano, in concreto, «caratteri fondamentali comuni»; che analogo giudizio va riservato alla residua censura, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito, con determinazione non sindacabile in questa sede, hanno ancorato, oltre che all'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità dell'imputato, gravato da svariate condanne definitive, anche per reati omogenei a quello in contestazione, sintomatici di un atteggiamento di insofferenza alle regole di civile convivenza e, in particolare, ai precetti penali; che la decisione impugnata appare, anche sotto questo aspetto, pienamente rispettosa dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Parole chiave

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circostanza attenuante infrazione privilegiata traffico aggravato di stupefacenti punibilità atti impugnabili infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 101 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUINA AMDI nato a TUNISI( TUNISIA) il 03/09/1986 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, Amdi Auina ha dedotto che la Corte di appello avrebbe errato nell'escludere l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sul rilievo dell'abitualità del comportamento, che, a suo modo di vedere, sarebbe stato evocato senza indicare i reati, della medesima indole, che fondano il giudizio di non occasionalità della condotta; che la doglianza è generica, perché non tiene conto del riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, ad una pluralità di condanne «per reati analoghi a quello per cui è processo», che non è oggetto di puntuale, analitica e documentata smentita da parte del ricorrente e che trova, anzi, precipuo riscontro nel certificato del casellario giudiziale in atti, che reca traccia di svariate condanne per reati, quali quelli in materia di armi o di resistenza a pubblico ufficiale, che ben possono essere ritenuti, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., della stessa indole, rispetto a quello qui oggetto di addebito, in quanto presentano, in concreto, «caratteri fondamentali comuni»; che analogo giudizio va riservato alla residua censura, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito, con determinazione non sindacabile in questa sede, hanno ancorato, oltre che all'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità dell'imputato, gravato da svariate condanne definitive, anche per reati omogenei a quello in contestazione, sintomatici di un atteggiamento di insofferenza alle regole di civile convivenza e, in particolare, ai precetti penali; che la decisione impugnata appare, anche sotto questo aspetto, pienamente rispettosa dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme