Ordinanza — n. 41063/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR PETRU nato il 18/11/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; _ Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Petru Caldarar deduce, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, che la collocazione del coltello nel vano portaoggetti, lato conducente, del veicolo da lui guidato non dimostra che lo strumento fosse nella sua disponibilità; che i giudici di merito hanno, invero, tratto argomento dall'accertata ed esclusiva possibilità, per l'imputato, di prelevare con facilità l'arma, riposta in una tasca che, in quel contesto, non era accessibile a terzi; che, peraltro, la censura articolata con il ricorso per cassazione deve intendersi preclusa perché non proposta con l'atto di appello, con il quale Caldarar aveva dedotto — in termini inconciliabili con quanto sostenuto nell'adire il giudice di legittimità — che il coltello avrebbe dovuto essere utilizzato per le normali necessità connesse alla circolazione di una vettura di non recente produzione e, perciò, soggetta a frequenti interventi di manutenzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR PETRU nato il 18/11/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; _ Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Petru Caldarar deduce, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, che la collocazione del coltello nel vano portaoggetti, lato conducente, del veicolo da lui guidato non dimostra che lo strumento fosse nella sua disponibilità; che i giudici di merito hanno, invero, tratto argomento dall'accertata ed esclusiva possibilità, per l'imputato, di prelevare con facilità l'arma, riposta in una tasca che, in quel contesto, non era accessibile a terzi; che, peraltro, la censura articolata con il ricorso per cassazione deve intendersi preclusa perché non proposta con l'atto di appello, con il quale Caldarar aveva dedotto — in termini inconciliabili con quanto sostenuto nell'adire il giudice di legittimità — che il coltello avrebbe dovuto essere utilizzato per le normali necessità connesse alla circolazione di una vettura di non recente produzione e, perciò, soggetta a frequenti interventi di manutenzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR PETRU nato il 18/11/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; _ Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, Petru Caldarar deduce, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, che la collocazione del coltello nel vano portaoggetti, lato conducente, del veicolo da lui guidato non dimostra che lo strumento fosse nella sua disponibilità; che i giudici di merito hanno, invero, tratto argomento dall'accertata ed esclusiva possibilità, per l'imputato, di prelevare con facilità l'arma, riposta in una tasca che, in quel contesto, non era accessibile a terzi; che, peraltro, la censura articolata con il ricorso per cassazione deve intendersi preclusa perché non proposta con l'atto di appello, con il quale Caldarar aveva dedotto — in termini inconciliabili con quanto sostenuto nell'adire il giudice di legittimità — che il coltello avrebbe dovuto essere utilizzato per le normali necessità connesse alla circolazione di una vettura di non recente produzione e, perciò, soggetta a frequenti interventi di manutenzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci