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Ordinanza — n. 41062/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against mandatory return order due to lack of specific address and untranslatable document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the mandatory return order was flawed because it lacked a specific return address and was issued in Italian without translation. The court rejected these claims, stating the appellant's assertions were unsupported by evidence and that his spontaneous Italian statements proved he understood the document's content.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to substantiate claims regarding the illegality of a mandatory return order or the necessity of translation, as knowledge of the language and the existence of a specific return address are matters of merit not subject to review in this instance.

Parole chiave

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mandatory return order inadmissible appeal language translation specific return address court costs and fine domicilio all'estero notifica del cambiamento d'indirizzo domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta
Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong
Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov
Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv.
Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie
265213 - 01; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY FARAG nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA ri\ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Abouelghit deduce l'illegittimità del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni egli ha disatteso sul rilievo della carente indicazione del luogo in cui fare ritorno; che, al riguardo, l'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui egli avrebbe dichiarato di essere residente in Urbino, località indicata nel provvedimento de quo agitur, è contestata dal ricorrente mediante argonnentazioni (concernenti l'essere egli soggetto senza fissa dimora, sconosciuto all'anagrafe del Comune di Urbino, e l'inesistenza dell'indirizzo indicato nel foglio di via obbligatorio) che non sono supportate dalle prescritte allegazioni, onde l'impugnazione si palesa, per questa parte, generica perché carente di autosufficienza (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che, quanto alla residua doglianza, vertente sulla conoscenza, in capo all'imputato, della lingua italiana ed alla conseguente possibilità di comprendere il contenuto del foglio di via obbligatorio, privo di traduzione, la Corte di appello ha ritenuto, con determinazione non sindacabile in questa sede perché esente da vizi logici ed aderente ai dati istruttori, che l'avere egli reso spontanee dichiarazioni in italiano tranquillizza circa la sussistenza del requisito psicologico del reato oggetto di addebito, peraltro punibile, per la sua natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa; che pertinente appare, del resto, in proposito, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi» (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01;

Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie, Rv. 261640 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend