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Ordinanza — n. 41061/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Ciro Mele inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court convicted Mele of carrying a knife in a public place, noting he failed to provide immediate justification during police control. Mele argued the appeal should succeed because the sentencing mitigation was rejected without sufficient critique of the reasoning, but the Court found this argument manifestly unfounded as it lacked necessary critical analysis of the original decision's logic regarding the weapon's potential and the defendant's negative personality.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110; The appeal must be dismissed if the grounds for cassation do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision, particularly regarding sentencing mitigation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis sentencing mitigation rejection carrying a knife offense immediate justification requirement porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara
Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv.
Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca
Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta
Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE CIRO nato a SANNICANDRO GARGANICO il 22/02/1961 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Ciro Mele in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico, rilevando, tra l'altro, che l'imputato ha omesso, all'atto del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta; che, al riguardo, pertinente si palesa al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01;

Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); che, con il residuo motivo di ricorso, Mele lamenta che la richiesta di concessione della diminuente della lieve entità del fatto sia stata disattesa sulla base di un apparato motivazionale non adeguato; che la censura è manifestamente infondata perché non scandita da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, che — mediante un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione del comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e, in specie, del principio per cui ai fini della configurabilità del caso di lieve entità, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01;

Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01) — ha motivato la reiezione in ragione dell'elevata potenzialità offensiva del coltello e della personalità negativa dell'imputato (desunta dai gravi precedenti penali); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C