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Ordinanza — n. 41059/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the specific ground concerning the omission of recidivism during the second instance proceedings. The appellant attempted to re-litigate this issue in cassation, arguing it was a violation of the duty to motivate the judgment. The court ruled that partial waiver of appeal grounds renders the judgment final on those points, making any subsequent challenge to waived matters inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The partial waiver of appeal grounds renders the appealed judgment final regarding those points, thereby precluding a cassation appeal based on censure of the waived grounds.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds res judicata on waived issues inadmissibility of cassation appeal duty to motivate judgment recidivism omission pericolo di reiterazione esclusione del rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO ALESSANDRO nato a ANDRIA il 26/04/1986 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Alessandro Liso ha dedotto vizio di motivazione con riferimento all'omessa esclusione della recidiva, così riproponendo una doglianza che, già sollevata in sede di appello, era poi stata oggetto di espressa rinuncia (cfr. le conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado, trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata); che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso