Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds creating res judicata on sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ferrero inadmissible because the lower court had already formed res judicata on the waived grounds regarding his criminal liability. Ferrero argued that the sentencing court failed to consider his objections about assuming a qualified role within an association, but these points were part of the withdrawn appeal grounds. The court ruled that once grounds are waived, the judge is no longer bound to verify them, leading to the dismissal of the residual complaint and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Once the parties waive appeal grounds concerning criminal liability, the appellate court forms res judicata, rendering any subsequent complaints on those same issues manifestly unfounded and the appeal inadmissible.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERO TOMMASO nato a TARANTO il 06/07/1992 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, quanto al primo, che, una volta intervenuta la rinunzia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale, il giudice, come debitamente chiarito dalla Corte di appello di Lecce (cfr. pag. 3), non è più tenuto ad alcuna verifica sulle questioni con essi poste, essendosi, al riguardo, ormai formato il giudicato; che, di conseguenza, è manifestamente infondata anche la residua doglianza, con la quale Ferrero lamenta che non sia stato assegnato rilievo, in vista della determinazione del trattamento sanzionatorio, alle obiezioni da lui svolte in ordine all'assunzione, in ambito associativo, di ruolo qualificato, che attengono a questione sollevata, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, con il terzo motivo di appello, oggetto, al pari dei primi due, di rituale rinuncia; che, correttamente, la Corte di appello ha considerato, ai fini del contenimento della pena, i soli temi concernenti l'incidenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche e la misura degli aumenti per le aggravanti sottratte al giudizio di bilanciamento e la continuazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso (oltre che, va incidentalmente osservato, della richiesta di trattazione orale del procedimento, incompatibile con il rito ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de