Criminal appeal dismissed for being generic and failing to address specific admissibility grounds regarding mafia association charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was entirely dedicated to constitutional arguments for abolishing life imprisonment rather than contesting the specific admissibility grounds raised by the execution judge. The appellant, Michelangelo D'Ausilio, challenged the judge's ruling on the lack of evidence regarding the criminal design of the crimes, but the court noted this aspect was not contested in the appeal. Consequently, the court ruled the appeal generic and failed to engage with the concrete conditions for establishing the continuity of crimes required for the specific admissibility issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically contest the admissibility grounds raised by the lower court, particularly when the appellant fails to address the specific evidentiary or legal requirements raised in the initial ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., presentata da Michelangelo D'Ausilio, sul rilievo, tra l'altro, dell'assenza di prova — e, ancor prima, di allegazione — in ordine all'essere i delitti, anche omicidiari, per cui D'Ausilio è stato condannato espressione del disegno criminoso dal quale è scaturita la sua partecipazione ad associazione mafiosa; che tale aspetto della decisione impugnata non è stato oggetto di contestazione con il ricorso che è, invece, integralmente dedicato a sostenere le ragioni, di ordine costituzionale e sovranazionale, che militerebbero per l'abolizione dell'ergastolo e che si palesa, pertanto, palesemente generico, perché non si confronta con le argomentazioni, sopra evocate, relative alla sussistenza, in concreto, delle condizioni per riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati accertati con distinte sentenze di condanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso