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Ordinanza — n. 41050/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional release denial due to lack of genuine remorse evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of conditional release for Silvio Sisto. The appellant argued for release based on good conduct and lack of proof regarding remorse, but the court found no evidence of positive actions or genuine abandonment of criminal choices. The decision stands because the appellant's arguments failed to demonstrate the necessary moral transformation required by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; In conditional release proceedings, mere good conduct is insufficient; the court must verify positive acts demonstrating the abandonment of criminal choices and a genuine will to repair harm.

Parole chiave

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conditional release genuine remorse penitentiary benefits criminal conduct judicial discretion appeal inadmissibility victim compensation riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTO SILVIO nato a GROTTAGLIE il 08/11/1959 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; (A Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso la richiesta di Silvio Sisto sul rilievo dell'assenza di prova in ordine al sicuro ravvedimento del condannato, il quale non risulta essersi assunto la piena responsabilità per i numerosi e gravi reati che gli sono valse le condanne alla pena in esecuzione — che egli ascrive, piuttosto, alla negligenza dei professionisti che lo hanno assistito — né avere mai avviato iniziative volte alla riparazione del danno arrecato alle vittime e mantiene un atteggiamento critico e diffidente nei confronti delle istituzioni; che la decisione impugnata si palesa, pertanto, congruamente argomentata e frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità giudiziale, a fronte del quale il ricorrente oppone obiezioni meramente confutative e del tutto inidonee ad individuare sintomi di illogicità o contraddittorietà, ponendo, tra l'altro, l'accento sul positivo contegno serbato in costanza di esecuzione della pena ed in occasione dei permessi premio dei quali ha fruito tra il 2020 ed il 2022, ovvero su circostanze che, di per sé, non dimostrano la sussistenza delle condizioni per addivenire alla liberazione condizionale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos