Italian court dismisses appeal for continuability of crimes due to lack of unified criminal program.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the continuability rule to the defendant's crimes. The defendant argued for a unified criminal program based on temporal proximity and similar offenses, but the court found the time gap between 2011 and 2015 too large and the acts too heterogeneous. Consequently, the court ruled that the subsequent crimes were not premeditated extensions of an original plan but rather independent acts of impulse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The continuability of offenses requires proof of a single criminal program with premeditated essential lines, not merely temporal proximity or generic similarity, as independent acts of impulse do not constitute a unified design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO PASQUALE nato a NAPOLI il 19/07/1990 avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che alla riconducibilità dei reati indicati nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. al medesimo disegno criminoso ostano, da un canto, l'amplissimo iato temporale che separa le condotte risalenti al 2011 da quelle posteriori di quattro anni e, dall'altro, quanto agli episodi cronologicamente prossimi, la marcata eterogeneità di quelli più remoti, peraltro commessi in due diversi contesti territoriali, e la peculiare caratteristica di quelli consumati nel 2015, in forza di un dolo d'impeto, tale da richiedere un impulso volitivo immediato e non programmato; che Tramontano, con i motivi di ricorso, articola rilievi critici — con i quali evoca, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, l'omogenea offensività di taluni reati, l'analogia della relative modalità esecutive, la contiguità temporale — che non tengono conto delle pertinenti considerazioni svolte, in ossequio ai canoni ermeneutici sopra richiamati, dal giudice dell'esecuzione, che ha chiarito come le successive manifestazioni antisociali di cui egli è stato protagonista sono espressione di determinazioni via via diverse e tra loro reciprocamente indipendenti, ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor