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Ordinanza — n. 41046/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41046/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO ANTONINO nato a PALERMO il 15/03/1978 avverso l'ordinanza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Antonino Lo Iacono deduce, in sede esecutiva, che il giudice della cognizione — in specie, quello di primo grado — gli ha irrogato, per il delitto di associazione mafiosa, una pena erroneamente determinata, essendo stato eluso, a suo modo di vedere, il criterio di temperamento previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. per il caso di concorso di più circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale; che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con dovizia di argomentazioni, che il procedimento, in proposito, seguito dal Tribunale è rispettoso dei criteri indicati dal codice e, comunque, è sfociato nell'applicazione di una pena che non può in alcun modo dirsi illegale; che il ricorrente, nel riproporre le obiezioni già svolte con l'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione, trascura che laddove, come nel caso di specie, si lamenti una violazione delle regole che presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non abbia provocato la concreta irrogazione di pena in misura difforme, per quantità, dai limiti edittali ovvero diversa, per specie, per quella prevista dalla legge per un determinato reato (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41046/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 63, quarto comma, cod. pen. per il caso di concorso di più circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale; che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con dovizia di argomentazioni, che il procedimento, in proposito, seguito dal Tribunale è rispettoso dei criteri indicati dal codice e, comunque, è sfociato nell'applicazione di una pena che non può in alcun modo dirsi illegale; che il ricorrente, nel riproporre le obiezioni già svolte con l'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione, trascura che laddove, come nel caso di specie, si lamenti una violazione delle regole che presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non abbia provocato la concreta irrogazione di pena in misura difforme, per quantità, dai limiti edittali ovvero diversa, per specie, per quella prevista dalla legge per un determinato reato (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326 - 01;

Parole chiave

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difetto formale di procedura documenti mancanti atto privo di sottoscrizione ammende per infrazione procedurale rispetto dei requisiti formali condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO ANTONINO nato a PALERMO il 15/03/1978 avverso l'ordinanza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Antonino Lo Iacono deduce, in sede esecutiva, che il giudice della cognizione — in specie, quello di primo grado — gli ha irrogato, per il delitto di associazione mafiosa, una pena erroneamente determinata, essendo stato eluso, a suo modo di vedere, il criterio di temperamento previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. per il caso di concorso di più circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale; che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con dovizia di argomentazioni, che il procedimento, in proposito, seguito dal Tribunale è rispettoso dei criteri indicati dal codice e, comunque, è sfociato nell'applicazione di una pena che non può in alcun modo dirsi illegale; che il ricorrente, nel riproporre le obiezioni già svolte con l'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione, trascura che laddove, come nel caso di specie, si lamenti una violazione delle regole che presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non abbia provocato la concreta irrogazione di pena in misura difforme, per quantità, dai limiti edittali ovvero diversa, per specie, per quella prevista dalla legge per un determinato reato (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326 - 01;

Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197 - 01), si è al cospetto di una ipotesi di illegittimità del trattamento sanzionatorio, da fare necessariamente valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, ciò che, come debitamente segnalato dal giudice dell'esecuzione, egli non risulta aver fatto, e non più emendabile una volta formatosi il giudicato (in questi sensi, cfr., tra le altre, Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos