Cassation Court allows appeal by reclassifying it as a protest, ordering case transmission to surveillance tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the procedural objection regarding the appeal's qualification and ordered the case files to be transmitted to the Taranto surveillance tribunal. The applicant, Casandra Larisa Voina, filed a direct appeal against a rejection of her request for a community sanction, arguing for substitution of detention. The Court ruled that while the appeal was technically misclassified as a cassation appeal rather than a protest, this error does not render it inadmissible. Instead, the Court reclassified the document as a protest under the relevant statutes and mandated its transfer to the competent authority, upholding the principle of favor impugnationis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 5 legge 199/2010; Art. 69-bis legge 354/1975; Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.: An appeal misclassified as a cassation appeal is admissible if requalified as a protest, requiring transmission to the competent tribunal without rendering the remedy inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOINA CASANDRA LARISA nato il 09/02/1997 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; i Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di Casandra Larisa Voina di essere ammessa alla sanzione sostitutiva alla detenzione dell'esecuzione della pena presso il domicilio, provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5, legge 26 novembre 2010, n. 199, e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è impugnabile con reclamo anziché mediante ricorso diretto per cassazione (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n 19307 del 09/06/2020, Bul, Rv. 279317 - 01); che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue — in coerenza con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngonn, Rv. 282487;
Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251) — la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo;
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Taranto. Così dec