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Ordinanza — n. 41041/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41041/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICE ANTONIO nato a GROTTAGLIE il 30/05/1976 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento terapeutico-riabilitativo è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata dai gravi precedenti penali, spia di una personalità caratterizzata da scelte di vita delinquenziali, e dalla perniciosa contiguità con ambienti di criminalità organizzata; che il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, sottolineato che la palesata propensione del condannato — in passato autore di violazione della misura di prevenzione e di recente raggiunto, in costanza di detenzione, da sanzione disciplinare — a trasgredire le prescrizioni impartitegli rende concreto il pericolo di recidiva e sconsiglia, quindi, la sua collocazione in regime di affidamento terapeutico-riabilitativo; che, a fronte di Una motivazione solidamente agganciata alle evidenze istruttorie, il ricorrente svolge considerazioni di ordine meramente confutativo, che non sono supportate, quanto all'evocata, positiva evoluzione della sua personalità, da riscontro di sorta e si palesano del tutto inidonee a mettere in dubbio la piena legittimità della decisione impugnata, che costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41041/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento terapeutico-riabilitativo è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata dai gravi precedenti penali, spia di una personalità caratterizzata da scelte di vita delinquenziali, e dalla perniciosa contiguità con ambienti di criminalità organizzata; che il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, sottolineato che la palesata propensione del condannato — in passato autore di violazione della misura di prevenzione e di recente raggiunto, in costanza di detenzione, da sanzione disciplinare — a trasgredire le prescrizioni impartitegli rende concreto il pericolo di recidiva e sconsiglia, quindi, la sua collocazione in regime di affidamento terapeutico-riabilitativo; che, a fronte di Una motivazione solidamente agganciata alle evidenze istruttorie, il ricorrente svolge considerazioni di ordine meramente confutativo, che non sono supportate, quanto all'evocata, positiva evoluzione della sua personalità, da riscontro di sorta e si palesano del tutto inidonee a mettere in dubbio la piena legittimità della decisione impugnata, che costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attitudine all'integrazione riabilitazione pericolo di reiterazione assistenza riabilitativa ricollocamento in un istituto riabilitazione professionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICE ANTONIO nato a GROTTAGLIE il 30/05/1976 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che l'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento terapeutico-riabilitativo è preclusa dalla sua elevata pericolosità sociale, attestata dai gravi precedenti penali, spia di una personalità caratterizzata da scelte di vita delinquenziali, e dalla perniciosa contiguità con ambienti di criminalità organizzata; che il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, sottolineato che la palesata propensione del condannato — in passato autore di violazione della misura di prevenzione e di recente raggiunto, in costanza di detenzione, da sanzione disciplinare — a trasgredire le prescrizioni impartitegli rende concreto il pericolo di recidiva e sconsiglia, quindi, la sua collocazione in regime di affidamento terapeutico-riabilitativo; che, a fronte di Una motivazione solidamente agganciata alle evidenze istruttorie, il ricorrente svolge considerazioni di ordine meramente confutativo, che non sono supportate, quanto all'evocata, positiva evoluzione della sua personalità, da riscontro di sorta e si palesano del tutto inidonee a mettere in dubbio la piena legittimità della decisione impugnata, che costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, insindacabile in assenza di profili, nel caso in esame insussistenti, di manifesta illogicità o contraddittorietà o di travisamento delle evidenze istruttorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così