Italian court dismisses appeal for recognizing continuity between prescribed and punishable crimes due to lack of imposed penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to recognize the continuity between a crime extinguished by prescription and another for which a final penalty was already imposed. The court ruled that Article 81 of the Criminal Code logically requires a penalty to have been imposed on all crimes considered to allow for a unified calculation of the total sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The continuity of crimes under Article 81 of the Criminal Code presupposes that a penalty has been imposed on every crime involved, making it impossible to recognize continuity when one crime lacks an imposed penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1968 avverso l'ordinanza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; / Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Salvatore Galluccio ha chiesto, sin dall'istanza introduttiva, il riconoscimento della continuazione tra un reato del quale è stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione ed altro per il quale, invece, gli è stata applicata, con sentenza irrevocabile, una pena suscettibile di esecuzione; che l'istanza, ed il ricorso presentato a seguito del suo rigetto, è manifestamente infondata, atteso che l'art. 81 cod. pen. presuppone, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, che per tutti i reati presi in considerazione sia stata irrogata una pena, la cui misura complessiva è suscettibile di essere parametrata in funzione della riconducibilità delle diverse manifestazioni antisociali ad un unico disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i