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Ordinanza — n. 41033/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic objections and lack of specific factual arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Nitti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Nitti argued that the lower court improperly denied generic mitigating circumstances based on his criminal record and family disputes, citing specific legal principles regarding the assessment of personal culpability. The court rejected these objections as generic and insufficient, noting that the lower court's reasoning fully respected the statutory requirements for evaluating such circumstances under Article 62-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal based on generic objections regarding the denial of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is specific and respects the principle that a single relevant element may suffice to determine the benefit.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal Article 62-bis Penal Code criminal record assessment procedural genericity recidiva nell'infrazione circostanza attenuante allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITTI MICHELE nato a TRIGGIANO il 09/04/1989 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Michele Nitti ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato alla luce del curriculum criminale dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e portatore di una propensione criminale tale da imporre l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale, e dell'inconsistenza della versione da lui offerta con riferimento alla violazione delle prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ricollegata ad imprecisati dissapori in ambito familiare; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed insuperabile genericità, imperniate sull'opzione per il rito abbreviato e sull'ulteriore allegazione delle giustificazioni già addotte a fronte dell'accertato comportamento criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos