Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40910/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 08/02/1953 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Cocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché -con le prime due censure prospettata si contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'alt 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata dalla difesa, senza che il ricorso, anche avuto riguardo al travisamento addotto, privo di concreta incidenza e decisività rispetto al ritenere contrastato, metta in crisi il relativo giudizio di merito con la seconda censura si contesta la valutazione spesa nel negare la continuazione esterna con altra condanna, per condotte sanzionate in forza del medesimo titolo di reato, motivata con considerazioni puntuali e logiche che portano anche in parte qua la decisione impugnata al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup guida in stato di ebbrezza qualificata sostanze soggette a restrizione tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 08/02/1953 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Cocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché -con le prime due censure prospettata si contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'alt 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata dalla difesa, senza che il ricorso, anche avuto riguardo al travisamento addotto, privo di concreta incidenza e decisività rispetto al ritenere contrastato, metta in crisi il relativo giudizio di merito con la seconda censura si contesta la valutazione spesa nel negare la continuazione esterna con altra condanna, per condotte sanzionate in forza del medesimo titolo di reato, motivata con considerazioni puntuali e logiche che portano anche in parte qua la decisione impugnata al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre